Il Dipartimento dell'Agricoltura australiano ha nuovamente introdotto l'obbligo di trattamento per determinate categorie di merci per la stagione 2025/26, trasportate via mare da Paesi a rischio definiti verso l'Australia e la Nuova Zelanda. Secondo l'autorità, l'obbligo vale dal 1 settembre 2025 al 30 aprile 2026. L'obiettivo è prevenire l'introduzione della cimice marmorizzata asiatica. L'insetto è originario dell'Asia e provoca danni significativi alle colture agricole.
Merci interessate e Paesi a rischio
Le disposizioni riguardano una vasta gamma di prodotti, tra cui merci in legno, sughero, alluminio, tappeti, rocce nonché prodotti in vetro, ferro e acciaio. In totale l'Australia ha classificato 41 paesi di origine come a rischio. Tra questi figurano tra gli altri Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna e Italia.
Disposizioni sul luogo e sul momento del trattamento
Secondo le autorità australiane, il luogo previsto
per il trattamento dipende dal tipo di carico. Le spedizioni complete a container pieno possono essere trattate sia nel paese di esportazione che dopo l'arrivo in Australia. Le spedizioni consolidate in un container di raggruppamento devono invece essere trattate prima della spedizione in Europa. Per contenitori aperti, veicoli, Flat Racks e Break Bulk è obbligatorio il trattamento nel paese di esportazione.
Per tutti i container trattati a terra vale un termine massimo di 120 ore fino al caricamento sulla nave. Tuttavia questa disposizione vale per l'Australia solo fino al 1 dicembre 2025.
«Le norme BMSB del governo australiano sono molto rigorose e vengono applicate all'importazione senza eccezioni», spiega Stefan Hilse, Category Director presso la S&A Service und Anwendungstechnik GmbH. «Grazie alla nostra certificazione da parte del Ministero australiano dell'Agricoltura, della Pesca e della Foresta
e alla nostra pluriennale esperienza in tutti i tipi di trasporti verso l'Australia e la Nuova Zelanda, possiamo liberare le merci esportate dalle infestazioni di parassiti in modo sicuro ed efficace»
Metodi e condizioni autorizzati
Il governo australiano riconosce sia i trattamenti termici sia le fumigazioni con fluoruro di solforile, bromometile o formiato di etile. In Germania, oltre al trattamento termico è ammessa solo la fumigazione con fluoruro di solforile. Durante una fumigazione, secondo quanto stabilito, deve essere mantenuta una temperatura minima di 10 gradi Celsius all'interno del contenitore.
Le merci nonché gli imballaggi devono essere idonei per la fumigazione. Coperture ermetiche come pallet sigillati non sono ammesse. Secondo le disposizioni è invece richiesta una copertura aperta, ad esempio mediante reti. Inoltre nel contenitore deve esserci spazio sufficiente affinché il gas possa distribuirsi in
modo uniforme.
Conseguenze in caso di mancanza di certificato
Uno scarico della merce in Australia è possibile solo con un valido BMSB Treatment Certificate. Se tale documento non è presente, le autorità possono ordinare la distruzione della merce o chiedere la re-trasporto a spese del mittente. Le aziende esportatrici sono quindi obbligate a verificare in anticipo se i loro prodotti rientrano tra le categorie di merci a rischio. Inoltre devono considerare i costi aggiuntivi di trattamento e eventuali ritardi nella catena di fornitura.
Aziende autorizzate al trattamento in Germania
In Germania, secondo quanto dichiarato, S&A Service und Anwendungstechnik GmbH è tra le poche aziende attualmente autorizzate dalle autorità australiane a eseguire i trattamenti obbligatori. L'azienda è soggetta a regolari audit e dispone di capannoni riscaldabili, rendendo possibili i trattamenti anche nei mesi invernali. (av)